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Trasferimento da motivare per il lavoratore reintegrato
Il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, tranne nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri l`esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 11927/13, relativa a un lavoratore riammesso in servizio per nullità del termine. La Cassazione ritiene infatti che a seguito della sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il rapporto deve intendersi come mai cessato e quindi deve esserci continuità lavorativa piena, ma se il datore di lavoro dimostra che sussistono valide e reali esigenze tecniche, organizzative o produttive, il cambio di sede è considerato legittimo.
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