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Cessazione regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti
L`Inps ha fornito chiarimenti in merito ad aspetti relativi alla decorrenza ed alla cessazione del beneficio. In particolare, la normativa prevede che tale regime cessi i propri effetti a decorrere dall`anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l`accesso.
Al riguardo, l`Inps precisa che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto è fissato al 28 febbraio dell`anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Ciò, in quanto si è rilevato che i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l`eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell`anno medesimo, la quale comporta l`uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1 gennaio dell`anno successivo.
In caso di rinuncia al predetto regime, presentata, pertanto, entro il suddetto termine con le consuete modalità, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 1 marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1 gennaio dell`anno successivo.
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