.png)
Aggiornamento DPCM 3 novembre 2020 su vendita a domicilio e vendita diretta
Per quanto riguarda l’attività di vendita diretta a domicilio si ritiene di dover adottare i seguenti comportamenti:
Nelle cd. Aree Rosse (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria) per gli agenti e rappresentanti di commercio che svolgono vendita diretta a domicilio, l’attività di vendita a domicilio è da ritenersi sospesa per un periodo di 15 giorni a partire dal 6 novembre in quanto non espressamente contemplata nelle attività commerciali consentite elencate nell’allegato 23 del DPCM in oggetto.
Si ricorda che la vendita diretta a domicilio, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 114/1998, è ricompresa nel Titolo VI “Forme speciali di vendita al dettaglio”.
Nell’Allegato 23 del DPCM, le forme speciali di vendita sono le ultime due che compaiono in elenco e precisamente: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici: tutte attività che non prevedono il contatto diretto tra le persone, proprio perché è in questo modo che si rischia di diffondere il contagio.
Inoltre, nella vendita a domicilio, l’attività di consegna è da considerarsi come accessoria a quella di vendita, pertanto anche la consegna ai clienti dei prodotti da parte degli incaricati è da ritenersi sospesa fino al 22 novembre.
Si segnala che l’attività di consegna per mezzo di corrieri/spedizionieri non è soggetta ad alcun tipo di limitazione.
Condividi questa pagina: |
|
|
